Elezioni politiche 2022 / Documenti per l’identificazione al seggio

Pubblicato il 23 settembre 2022 • Elezioni

L'identificazione dell'elettore al seggio al momento del voto può avvenire:

  • mediante presentazione della carta d’identità o di un altro documento di identificazione, rilasciato da una pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. A norma dell’art. 57, secondo comma, del Testo Unico n. 361 del 1957, ai fini dell’identificazione degli elettori, sono validi anche:
    a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione (*) rilasciati dalla pubblica Amministrazione, scaduti, purchè risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e purché possano assicurare la precisa identificazione del votante. 
    b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
    c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia;

(* ) Sono equipollenti alla carta d’identità, anche scaduti se muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, i seguenti documenti: 

- il passaporto,
- la patente di guida,
- la patente nautica,
- il libretto di pensione,
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
- il porto d’armi,
- le tessere di riconoscimento
- la ricevuta della richiesta emissione CIE - Carta Identità Elettronica (circolare Ministero dell’Interno n. 9/2019) 

  • in mancanza di un idoneo documento di identificazione, l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei membri dell’Ufficio elettorale di sezione, che conosca personalmente l’elettore, a norma dell’art. 57, terzo comma, del Testo Unico n. 361 del 1957;
  • in mancanza di un idoneo documento di identificazione, e se nessuno dei membri dell’Ufficio è in grado di accertare, sotto la sua responsabilità, l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune, “noto all’Ufficio”, che ne attesti l’identità (art. 57, quarto comma, del Testo Unico n. 361 del 1957).
    È da considerarsi “noto all’Ufficio” l’elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell’Ufficio stesso, o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una pubblica Amministrazione. 

Per ulteriori informazioni: ufficio elettorale del Comune di Desio - tel. 0362392225 0362392229 0362392222