Descrizione
I delegati delle liste dei candidati per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia possono designare presso ogni seggio elettorale, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione non è obbligatoria, ma facoltativa, in quanto è effettuata nell’interesse della lista: i rappresentanti di lista non fanno parte integrante dell’ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi della rispettiva lista durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Soggetti che possono effettuare la designazione dei rappresentanti
La designazione può essere effettuata:
A) direttamente dai delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione di presentazione della lista;
oppure
B) da persona da essi autorizzata in forma autentica (cd. subdelegato).
NB: i rappresentanti di lista devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune sito all'interno della circoscrizione elettorale in cui esercita la funzione.
Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista
Le designazioni possono essere effettuate:
A) con dichiarazione scritta in carta libera, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e s.m.i. Le funzioni di autenticazione devono essere svolte da tali soggetti all'interno del territorio di rispettiva competenza.
oppure
B) con dichiarazione scritta firmata digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e trasmessa mediante Posta elettronica certificata (PEC). In tale ipotesi, non è necessaria l'autentica della sottoscrizione della dichiarazione da parte di uno dei soggetti di cui sopra.
Si precisa che l'atto di designazione può essere presentato mediante posta elettronica certificata solo in caso di presentazione al Segretario comunale entro il giovedì antecedente alla data della votazione; al contrario, la presentazione della designazione direttamente al presidente di seggio il sabato mattina può avere luogo solo presentando l'apposito atto in formato cartaceo con sottoscrizione autenticata (v. Ministero dell'Interno – Pubb. n. 1 Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, par. 12.3.1.2).
Termini per la presentazione delle designazioni
Le designazioni possono essere presentate attraverso una delle seguenti modalità:
1) entro le ore 18.00 di giovedì 6 giugno 2024 mediante deposito della dichiarazione cartacea con sottoscrizione autenticata, presso l'ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico (lun-venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30);
2) entro le ore 23.59 di giovedì 6 giugno 2024 mediante invio della dichiarazione (indirizzata al Segretario comunale) firmata digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata al seguente indirizzo PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it
3) mediante presentazione della dichiarazione cartacea con firma autenticata direttamente ai singoli presidenti di seggio, la mattina di sabato 8 giugno 2024, durante le operazioni di autenticazione delle schede o comunque prima che abbiano inizio le operazioni di voto.
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Ultimo aggiornamento: 6 giugno 2024, 08:33