Assegno di maternità

Ultima modifica 9 gennaio 2023

Presentazione del servizio

L’assegno di maternità spetta a condizione che I redditi ed I patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.

A chi è offerto

12/01/2022  Pronuncia della Corte Costituzionale su Bonus bebè e assegno di maternità

il comunicato relativo alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha stabilito, con sentenza che verrà depositata nelle prossime settimane, che il requisito del permesso di lungo soggiorno chiesto agli stranieri extracomunitari per accedere al bonus bebè (art. 1, comma 125, legge n. 190/2014 e successive proroghe) e all’assegno di maternità (art. 74 dlgs n. 151/2001) è incostituzionale, poiché in contrasto con gli artt. 3 e 31 della Costituzione e con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.Pertanto, i due assegni possono essere concessi anche ai cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e a quelli ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

L'assegno di maternità è concesso alle donneItaliane o straniere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere cittadina di un paese dell'Unione Europea; oppure rientrare in almeno una delle seguenti casistiche da documentare a cura della richiedente:

  • essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

  • essere familiare di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;

  • essere titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiata politica (o superstite di rifugiati politici);

  • essere titolare di protezione sussidiaria;

  • essere cittadina/lavoratrice o familiare/superstite di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;

  • essere titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o essere familiare di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;

  • aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o essere familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea;

  • essere apolide o familiare/superstite di apolide;


 

Dove rivolgersi per accedere al servizio

La domanda deve essere presentata, previo appuntamento, presso i CAF presenti sul territorio e accreditati con il Comune di Desio.

A questa pagina i CAF convenzionati. 

Come e quando è possibile richiedere il servizio

La domanda per l'assegno di maternità deve essere presentata dalla madre, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

Normativa di riferimento: Art. 66 Legge 448/98

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Normativa di riferimento: Art. 65 Legge 448/98

 

Voucher acquisto servizi di baby-sitting o per spese relative a servizi per l'infanzia (L.92 dell'8 giugno 2012)

L'art. 4 comma 24 della Legge 28 giugno 2012, n.92 link esterno - normattiva ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, un voucherper l'acquisto di servizi di baby-sitting o per gli oneri dei servizi pubblici e/o privati accreditati per l'infanzia.

Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2012 sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

  • i voucher, dell'importo di 300 euro mensili per un massimo di sei mesi, dovranno essere richiesti dalla madre lavoratrice entro gli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternita' e in alternativa al congedo parentale (art. 32, comma 1, lettera A del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 link esterno - normattiva);
  • nel caso di lavoro part-time il voucher viene ridotto in misura proporzionale alla ridotta prestazione lavorativa;
  • le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS usufruiscono del beneficio per un massimo di tre mesi;
  • il voucher potrà essere usufruito anche nel caso in cui la madre abbia già usufruito di parte del congedo parentale.

NON usufruiscono del voucher:

  1. le lavoratrici che sono totalmente esenti dal pagamento degli asili pubblici e privati convenzionati. Se per l'esenzione totale viene accertata successivamente al riconoscimento del voucher, il beneficio decade per il periodo residuale, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.
  2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche di cui all'art. 19 comma 3 del Decreto legge 4 luglio 2006, n.223 link esterno - normattiva (convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248)

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n.8629 del 20 febbraio 2013, ha chiarito che le disposizioni non sono applicabili ai pubblici dipendenti fino all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della Legge n.92/2012 link esterno - normattiva. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel Decreto legislativo n.151/2001 e nei CCNL di comparto link esterno - normattiva.