OBBLIGHI DI SFALCIO DELL'AMBROSIA
IL SINDACO
richiamata l’Ordinanza sindacale, n. 148 del 6 giugno 2012
a mezzo della quale si dettano comportamenti ed azioni finalizzate alla prevenzione ed alla lotta contro le infestazioni da ambrosia;
RIBADISCE
l’obbligo per chiunque, proprietario o conduttore a qualsiasi titolo di terreni e/o di aree
scoperte, di vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia ed eseguire periodici e costanti interventi di manutenzione e pulizia che prevedano, in ambito urbano almeno due sfalci, prima della fioritura, nei seguenti periodi:
· I sfalcio: nell’ultima settimana di luglio
· II sfalcio: tra la fine della seconda decade e l’inizio della terza decade di agosto
in ambito agricolo: un unico sfalcio nella prima metà di agosto
e, in caso di ricrescita della pianta dopo l’ultimo taglio, un ulteriore sfalcio all’inizio di
Settembre
INVITA
ad attuare ulteriori azioni di contrasto all’insorgenza dell’Ambrosia, ad esempio,
provvedendo alla semina dei propri terreni, non utilizzati per altri scopi, con colture
intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc., le quali contribuiscono ad impedire lo sviluppo dell’ Ambrosia.
AVVERTE
che la violazione dell’Ordinanza citata in premessa è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da €. 83,00 ad €. 500,00.
Sono fatti salvi, in caso di non ottemperanza, i provvedimenti per l’esecuzione forzata
con recupero delle spese sostenute a carico del soggetto inadempiente.
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